Morte Giovanni Iannelli: il Tribunale Federale infligge otto mesi di inibizione ai responsabili delle violazioni e 1.000 € di ammenda alla società
Rimango fiducioso, almeno, nella Giustizia Ordinaria ma soprattutto spero ancora che i responsabili delle violazioni, la presidenza della Federciclismo e il Sindacato ACCPI si ritrovino tutti insieme sulla tomba di Giovanni per le loro più sentite scuse e per donare un fiore a Giovanni.
Credo che un gesto di cuore sarebbe più apprezzato di un dura sentenza che non può riportare in vita Giovanni.
Walter Pettinati
1^ sezione - Procedimento n.3 / 2020
Comunicato N. 6 del 14 ottobre 2020
Tribunale Federale
Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 14 ottobre 2020 mediante piattaforma Microsoft Team, presenti: il Presidente F.F. Avv. Adriano Simonetti ed i Componenti, Avv. Andrea Leggieri e Avv. Mariano Parisi, nonché il segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI);
Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità delle parti presenti.
Le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale della riunione.
Su invito del Presidente, il difensore e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Tribunale, in modo da garantire l’ordinato svolgimento della riunione.
Il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce N. 03/2020 il procedimento DI DEFERIMENTO n. 21/19 a carico DI Ennio Ferrari e Asd G. Sport Bassa Valle Scrivia per le seguenti violazioni:
“Perché nella sua qualità di Presidente p.t. del Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia ASD, con sede in Via Statuto n.1 in Guazzora (AL) società organizzatrice della gara ciclistica ID149087, gara Regionale per categoria Elite sc Under 23, denominata 87° Circuito Molinese, tenutasi in data 05.10.2019 in Molino dei Torti (AL), in violazione dell’art.1, commi 1 e 2, del regolamento di Giustizia della FCI, in relazione all’art. 84.6 del regolamento Tecnico Settore Strada, il cui disposto stabilisce che “Nelle gare regionali delle altre categorie è obbligatoria una protezione della sede stradale di almeno 100 metri prima ed almeno 50 metri dopo la linea di arrivo a mezzo transenne” in spregio dei doveri di lealtà e correttezza anche morale e dell’obbligo di tutti i tesserati di rispettare ogni norma regolamentare rilevante ai fini dello svolgimento delle gare ciclistiche e, in particolare, in materia di sicurezza, contravveniva al disposto dell’art.84.6 del Regolamento Tecnico Settore Strada e segnatamente:
a. Ometteva di acquistare o di procurare un numero di transenne sufficiente a garantire il rispetto della distanza di 100 mt prima del traguardo e 50 mt dopo il traguardo, avendo acquistato in data 09.08.2017 come da fattura n.23 solamente 100 transenne di lunghezza 2,00mt ciascuna idonee a coprire esclusivamente cento metri per ciascun lato del percorso (200mt totali) contro i 150 mt (minimi) per lato previsti dalle norme regolamentari sopra richiamate;
b. Ometteva di far posizionare le transenne, in conformità di quanto imposto dall’art 84.6 del Regolamento Tecnico Settore Strada, così non proteggendo la sede stradale su entrambi i lati per almeno 100 mt. prima della linea di arrivo e almeno 50 mt dopo la linea di arrivo. In Molino dei Torti 05.10.2019”
A CARCO DI: DANILO MASSOCCHI, perchè “nella sua qualità di direttore di corsa designato per la medesima gara ciclistica 87° Circuito Molinese, (tenutasi in data 05.10.2019 in Molino dei Torti (AL)), in violazione dell’art.1, del regolamento di Giustizia della FCI, in relazione agli artt. 37, 58 e 84.6 del Regolamento Tecnico Settore Strada, nonché in violazione degli artt. 5,6 e 13 delle Norme per lo Svolgimento dell’Attività Direttori di Corsa, ometteva di verificare la misura del transennamento e in particolare ometteva di rilevare il mancato rispetto della misura minima di 100 mt. prima della linea di arrivo e di 50 mt dopo la linea di arrivo....”In Molino dei Torti 05.10.2019”
A CARCO DI: FRANCESCO DOTTORE, perché ““nella sua qualità di vice direttore di corsa designato per la medesima gara ciclistica (gara Regionale per categoria Elite sc Under 23, denominata 87° Circuito Molinese, tenutasi in data 05.10.2019 in Molino dei Torti (AL)), in violazione dell’art.1, del regolamento di Giustizia della FCI, in relazione agli artt. 37, 58 e 84.6 del Regolamento Tecnico Settore Strada, nonché in violazione degli artt. 5,6 e 13 delle Norme per lo Svolgimento dell’Attività Direttori di Corsa, ometteva di verificare la misura del transennamento e in particolare ometteva di rilevare il mancato rispetto della misura minima di 100 mt. prima della linea di arrivo e di 50 mt dopo la linea di arrivo....”In Molino dei Torti 05.10.2019”
NOMINATO relatore l’Avv. Andrea Leggieri che espone i fatti del procedimento nei confronti dei tesserati Sig. Ennio Ferrari in proprio e nella qualità di Presidente p.t. della G. SPORT BASSA VALLE SCRIVIA ASD , nonché nei confronti dei Sigg.ri Francesco Dottore e Danilo Masocchi, così come formalizzati all’esito dell’attività d’indagine espletata;
PRESENTE per l’U.P.F. il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli assistito dal segretario Sig. Alessandro Bezzi;
PRESENTE l’Avv. Gaia Campus per i Sigg. Francesco Dottore, Danilo Massocchi, Ennio Ferrari e per la Società G. Sport Bassa Valle Scrivia A.S.D.
PRELIMINARMENTE la Procura Federale produce richiesta di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento ex art. 36 reg. giustizia federale per il Sig. Francesco Dottore, per il Sig. Danilo Massocchi e per il Sig. Ennio Ferrari in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. del Gruppo Sportivo Bassa Valle Scrivia ASD nella misura della sanzione di otto mesi di inibizione.
Ad integrazione della richiesta di patteggiamento già formulata l’Avv. Campus chiede l’applicazione della sanzione della censura con ammenda di 1000.00 euro per la Società specificando che non sussistono casi di recidiva per i soggetti e per la Società.
La Procura a tale richiesta esprime il suo consenso.
Il Tribunale si è ritirato in Camera di Consiglio all’esito della quale, reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue la sanzioni di mesi otto di inibizione per i soggetti come sopra elencati e della censura con ammenda di € 1.000,00 per la Società
P.Q.M.
Il Tribunale reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e limitamente ad essi congrua la sanzione di mesi otto di inibizione per i soggetti come sopra elencati e della censura con ammenda di € 1.000,00 per la Società, dichiara l’efficacia dell’accordo fra le parti.
Roma, 14 ottobre 2020
Il Presidente f.f.
Avv. Adriano Simonetti
data di pubblicazione 14/10/2020